STATUTO
Art. 1. DENOMINAZIONE, SEDE, AMBITO
a) E' costituita l'Associazione denominata “Comunità sulla strada di Emmaus - ONLUS”;
b) ha sede legale in Foggia nel Villaggio “Emmaus”, statale 89 per Manfredonia, località “Torre Guiducci” e potrà operare in sedi diverse.
c) L'Associazione opererà in base alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e successive disposizioni di legge concernenti la attività e gli scopi delle Associazioni di volontariato non aventi scopo di lucro.
Art. 2. SCOPO
L 'Associazione è un’organizzazione di volontariato, di utilità sociale, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si prefigge i seguenti scopi:
- favorire il recupero e il reinserimento sociale di persone in difficoltà che vivono in situazioni di disagio e in particolare si rivolgerà a:
- minori per interventi socio assistenziali, - disabili,
- persone affette da AIDS,
- persone con problematiche psico-sociali e di tossicodipendenza,
- persone con problematiche sociali (gestanti e madri con figli minori a carico, vittime di violenza e tratta),
- immigrati e loro famiglie
- dare risposte educative alle varie forme di disagio adolescenziale e giovanile, nello spirito e con il metodo preventivo di Don Bosco, rivolte specialmente alle fasce più emarginate.
- favorire uno stile di vita caratterizzato dalla semplicità evangelica e dalla nonviolenza
- vivere in comunità formate da consacrati e laici (famiglie e singoli), condividendo il quotidiano
- favorire la partecipazione alla vita del territorio promuovendo forme di cittadinanza attiva e responsabile
Art. 3. ATTIVITA’
L’associazione, per realizzare il suo scopo svolge le seguenti attività:
a) servizi socio assistenziali, comunità familiari; comunità educative; comunità di pronta accoglienza; comunità alloggio o gruppi appartamento; centri socio-educativo diurno e di aggregazione; centri aperti polivalenti; comunità socio-riabilitative; alloggi di tipo sociale, centri pronta accoglienza, case rifugio per donne con figli minori; segretariato sociale; sportello sociale ed informativo; assistenza domiciliare; ludoteche; centri di ascolto e servizi di assistenza alla famiglia; interventi di educativa di strada, servizi educativi del tempo libero, centro antiviolenza, sportelli per immigrati.
b) interventi denominati di “bassa soglia”, nell'ambito delle tossicodipendenze, finalizzati alla riduzione del danno;
c) interventi sul territorio, finalizzati a dare risposte tempestive alle esigenze delle fasce più emarginate, con prevalente impegno a realizzare progetti di prevenzione nei confronti dei problemi di minori, giovani e loro famiglie;
d) percorsi di animazione per educare a una cittadinanza solidale e nonviolenta;
e) formazione professionale di soggetti svantaggiati al fine di un inserimento lavorativo.
Art. 4. PARTECIPAZIONI
L’associazione potrà aderire ad altre Associazioni, Società, Fondazioni, Federazioni, Coordinamenti Nazionali ed esteri, che operano per finalità sociali.
Art. 5. SOCI
1. Sono soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono scopi, ideali e responsabilità dell’Associazione, nello spirito di don Bosco e nella fedeltà ai valori di Emmaus
2. Si distinguono nello specifico:
a) i soci ordinari sono coloro che pagano la quota annuale, stabilita dall’assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal consiglio direttivo, di questi fanno parte le seguenti categorie: - i componenti della Piccola Comunità Salesiana di Emmaus (Foggia); - i volontari che si prendono responsabilità ed impegni periodici chiari e definiti all’interno dell’associazione, come da regolamenti interni predisposti dal CDA e approvati in assemblea; - i soci iniziatori, iscritti al libro soci entro il 31.12.1986; - le persone che hanno fatto la scelta di vita insieme, nelle forme di vita residenziale, per la realizzazione della mission dell’associazione e condividendo il quotidiano;
b) i soci onorari sono coloro che abbiano particolari benemerenze e/o che in passato hanno ricoperte cariche nel Consiglio Direttivo. Sono nominati dall’assemblea su proposta del consiglio. Tra questi su proposta del consiglio l’assemblea potrà eleggere un Presidente Onorario.
3. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, che delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti all’attività sociale dell’associazione. La domanda dovrà recare la dichiarazione di condividere le finalità associative, l’impegno a rispettare statuto e regolamenti della stessa e il versamento contestuale della quota di adesione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata sul libro soci. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L’adesione all’associazione garantisce all’associato il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato alle cariche sociali
4. La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per il mancato pagamento della quota associativa annuale, per almeno un anno, e per delibera di esclusione a causa del mancato rispetto degli impegni sottoscritti. In questo ultimo caso, il socio potrà appellarsi entro 60 giorni all’assemblea dei soci. La qualità di socio è sospesa in attesa della decisione assembleare.
5. Tutti soci hanno il dovere di: a) di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni; b) pagare le quote associative annuali,dell’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’iscrizione ; c) prestare la propria attività a favore dell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. d) mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’associazione.
ART. 6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1) Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il presidente
ART. 7 PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli aderenti all’associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.
ART. 8 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte all’anno, entro il secondo mese dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio preventivo e entro il quarto o sesto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo. L’Assemblea può inoltre essere convocato tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del Consiglio direttivo b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci. La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie per affissione nella sede sociale e nelle sedi operative che si evincono dal regolamento. L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, l’Assemblea ordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del consiglio dimissionario secondo l’art. 13.
ART. 9 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea tra i presenti. Il verbale dell’Assemblea figurerà nell’apposito libro sociale e un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli eventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
ART. 10 FORMA DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Le votazioni dell’assemblea avverranno, con regole e indicazioni determinate dalla stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente nominerà tra i presenti una commissione di scrutatori. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all’associazione ha diritto ad un voto.
ART. 11 COMPITI DELL’ASSEMBLEA
All’assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria:
a) discutere e deliberare su bilanci consuntivi e preventivi;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
c) fissare, su proposta sul Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi annuali;
d) approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno; In sede straordinaria:
f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’associazione;
g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; E’ in facoltà dei soci ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’assemblea, purché la relativa richiesta scritta - sottoscritta da almeno un quinto dei soci - , pervenga al Consiglio Direttivo nei termini entro i quali è stata convocata l’assemblea.
ART. 12 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, è responsabile verso i soci della gestione e ha il compito di stimolare il lavoro spirituale e intellettuale in linea con gli scopi dell’associazione. Nello specifico deve:
a) convocare l’assemblea;
b) predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea;
c) predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
d) dare esecuzione alle delibere assembleari;
e) cooptare nuovi componenti in caso di consiglieri dimissionari o decaduti da ratificare nella prima assemblea utile;
f) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
g) deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
h) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea;
i) deliberare su ogni atto patrimoniale e finanziario dell’ordinaria amministrazione;
j) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente il Consiglio direttivo; k) procedere, ad inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
l) deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
m) tenere i contatti con gli enti pubblici e privati, con la comunità ecclesiale e salesiana;
n) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
o) redigere i regolamenti interni;
p) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza.
ART. 13 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’amministrazione dell’associazione è affidato ad un Consiglio direttivo composto di un numero di membri variabile da 5 a 7 secondo la determinazione che verrà fatta dall’assemblea e deve rappresentare al suo interno tutte le categorie di soci. Il Consiglio Direttivo dura in carico per un periodo di tre esercizi e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Il consiglio direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il vice – Presidente, il Segretario ed il tesoriere/economo. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri gli altri consiglieri provvedono a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall’assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina. Qualora vengono a cessare tutti i consiglieri, l’assemblea per la nomina dell’intero consiglio deve essere convocata dal presidente, o dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano uscenti.
ART. 14 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in un’unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente con qualsiasi metodo, almeno 5 giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopra detto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta e deliberazione del consiglio si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni che hanno portato alle decisioni consiliari. Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive, o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.
ART. 15 COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente, eletto in seno al Consiglio direttivo rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi e in giudizio, l’associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività dell’associazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nel riguardo dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni delle assemblee dei soci e del consiglio direttivo. Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di impedimento il Presidente all’esercizio delle sue funzioni può essere sostituito dal Vice Presidente.
ART. 16 MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA’
Il Consiglio Direttivo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività sociali delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui sopra devono pervenire all’organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare dipendenti e collaboratori, e i destinatari delle attività.
Art. 17. PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
1) Il patrimonio dell’associazione è costituito: a) dalle quote di iscrizione; b) dai beni mobili e immobili dell’Associazione; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; d) da eventuali avanzi netti di gestione e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
2) Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) da contributi sociali annuali;
b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea;
c) da versamenti volontari degli associati;
d) da contributi delle pubbliche amministrazioni o di altri enti pubblici o privati in genere;
e) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanze di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
f) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
g) dai corrispettivi di attività istituzionali ed ad esse direttamente connesse ed accessorie;
h) da rimborsi derivanti da convenzioni;
i) da elargizioni anche di terzi.
ART. 18 DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
ART. 19 DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento e di esborsi ulteriori rispetto al versamento all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E’ facoltà degli aderenti, effettuare versamenti ulteriori, ed essi sono a fondo perduto, quindi non rivalutabili né ripetibili, né rimborsabili in caso di scioglimento dell’associazione, morte, recesso ed esclusione del socio. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.
ART. 20 BILANCIO
L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Per particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto dell’associazione l’assemblea può essere convocata entro un maggior termine e comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Consiglio è convocato per la predisposizione del Bilancio preventivo dell’esercizio successivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deve essere convocata entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. I Bilanci devono restare depositati presso la sede sociale nei 10 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci.
ART. 21 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione può essere disposto con deliberazione dell'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. I liquidatori opereranno con i poteri e le limitazioni di legge, ivi compresa la destinazione di beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, ad altre ONLUS che abbiano come finalità interventi a favore di giovani emarginati o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’ art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 22 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del tribunale competente per la sede dell’Associazione, che giudicherà con equità e senza formalità di rito dando luogo ad arbitrato irrituale.
ART. 23 RINVIO
Per quanto non previsto dallo statuto si fa riferimento alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.